STATUTO ALBERTINO
(4 MARZO 1848)
Art. 24 - Dei diritti e dei doveri dei cittadini
Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.